Menù di navigazione

Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 1
- Definizione
1. L'attività professionale di acconciatore, come definita dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.
3. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi Sito esternodella legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 5, della l. 174/2005 , non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
5. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 2. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.