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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 28

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla Sito esternolegge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 ).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 3, comma 4, 4, comma 1, lettere m) e z), 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Vista la legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 );


Considerato quanto segue:


1. Con propria risoluzione 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). votata all’unanimità, il Consiglio regionale ha deciso di approvare una nuova legge sulla partecipazione in sostituzione della l.r. 69/2007 , mantenendo una quota di risorse a favore dei progetti degli enti locali;


2. Sono in attesa di liquidazione due progetti ammessi al finanziamento dall’Autorità regionale per la partecipazione (uno promosso da un comune ed uno promosso da una istituzione scolastica) mentre altri ventuno progetti risultano ammessi a finanziamento e sono in corso di completamento o di rendicontazione;


3. La l.r. 69/2007 è scaduta e l’Autorità regionale per la partecipazione non è stata ulteriormente prorogata, mentre i progetti di cui sopra necessitano di liquidazione senza attendere il rinnovo dell’Autorità stessa, che peraltro avrebbe come riferimento normativo una disciplina in parte significativamente diversa;


4. È necessario, considerata la ristrettezza dei tempi rispetto alle situazioni già definite o in corso di definizione, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 e alla l.r. 72/2012
1. Per i progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 ed alla l.r. 72/2012 , la competente struttura del Consiglio è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti oggetto di ammissione al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che otterranno riscontro favorevole.
2. La struttura di cui al comma 1 può concedere, in base a richiesta scritta e debitamente motivata, eventuale proroga dei tempi di realizzazione del progetto, nel limite massimo di tre mesi.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.