Menù di navigazione

Legge regionale 31 maggio 2013, n. 27

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007 , alla l.r. 1/2009 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994 . Abrogazione parziale della l.r. 40/2009

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2013

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma")
Art. 5
- Modifiche al titolo della l.r. 35/2011
1. Nel titolo della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”) le parole:
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”"
sono soppresse.
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole:
", anche in deroga alle competenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)"
sono soppresse.
"a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi"
.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.