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Legge regionale 31 maggio 2013, n. 27

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007 , alla l.r. 1/2009 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994 . Abrogazione parziale della l.r. 40/2009

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2013

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.