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Legge regionale 31 maggio 2013, n. 27

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007 , alla l.r. 1/2009 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994 . Abrogazione parziale della l.r. 40/2009

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2013

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma")
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti")
Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti") è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza
1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”.
Art. 2
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Spese di pubblicazione
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 3
1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole:
"nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché su istanza di parte".
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2009 le parole:
"nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, Sito esternodella l. 241/1990 , nonché su istanza di parte".
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma")
Art. 5
- Modifiche al titolo della l.r. 35/2011
1. Nel titolo della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”) le parole:
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”"
sono soppresse.
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole:
", anche in deroga alle competenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)"
sono soppresse.
"a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi"
.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.