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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)
Art. 5
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), il numero: “
0,20
” è sostituito dal seguente: “
0,19
”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 il numero: “
0,50
” è sostituito dal seguente: “
0,49
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 77/2012 le parole: “
31 dicembre 2012
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2013
”.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 77/2012
1. L’articolo 7 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
”.
Art. 8
- Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Art. 9
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:
6 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere.
”.
2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 18 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:
6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis, stimati in euro 420.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" e della UPB 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 10
1. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “
euro 15.000.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29.800.000,00
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 10.000.000,00 per l’anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l’anno 2014, e per euro 6.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 –2015.
”.
Art. 11
1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 bis - Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;
b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
3. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
”.
Art. 12
1. Dopo l'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 ter - Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:
a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;
b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell’intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all’effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell’intervento di propria competenza.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341
"Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
”.
Art. 13
1. Dopo l'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 quater - Finanziamento temporaneo alla società Terme di Montecatini S.p.A.
1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla società Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
”.
Art. 14
1. Dopo l'articolo 65 quater della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 quinquies - Intervento straordinario in materia di protezione civile
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67
"Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), ai nuclei familiari ancora evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 288.000,00 per gli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014.
”.
Art. 15
1. Dopo l'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 sexies - Contributo straordinario per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti
1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’accessibilità al pubblico dello stesso.
2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima
complessiva di euro 500.000,00 per l'anno 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
”.
Art. 16
- Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012
1. L’allegato C della l.r. 77/2012 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.