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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 4
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
5 quater. Nell'anno 2013 al soggetto succeduto all'esercizio delle funzioni di bonifica dell'estinta unione di comuni dell'Arcipelago Toscano possono essere attribuite le risorse di cui all'articolo 45, nella misura massima di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservando i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso articolo 45, commi 3 e 5.
”.

Note del Redattore:

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Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.