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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 1
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:
3 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso da utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
4. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento della stessa su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3.
”.

Note del Redattore:

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Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.