Legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18
Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio. (1)
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 30 aprile 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 123 della Costituzione ;
Visto l’articolo 6, comma 2, l’articolo 35, comma 1, e l’articolo 79 dello Statuto;
Visto l’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 ;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012);
Considerato quanto segue:
1. Con la risoluzione 6 settembre 2011, n. 78, in merito alla manovra economica del governo varata con il d.l. 138/2011 , convertito dalla l. 148/2011 , il Consiglio regionale ha assunto l’impegno: “ad assumere, nei termini che saranno previsti dal d.l. 138/2011 in via di conversione e a valere dalla prossima legislatura, e comunque nell'ambito della propria autonomia statutaria, i necessari provvedimenti afferenti: la riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 138/2011 , convertito dalla l. 148/2011 , pongono la necessità per la Toscana, in ragione della sua consistenza demografica, di una riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori rispetto a quelli attualmente previsti, con efficacia a valere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto;
3. La suddetta disposizione viene confermata anche dal d.l. 174/2012 ;
4. La riduzione del numero dei consiglieri e del numero degli assessori regionali necessita di una modifica statutaria, limitatamente all’articolo 6, comma 2, e articolo 35, comma l, dello Statuto;
5. È necessaria una modifica all’articolo 31 dello Statuto per armonizzarne il testo alle modifiche proposte all'articolo 6;
6. In relazione alla riduzione del numero dei consiglieri, si ritiene opportuno procedere anche alla riduzione dei componenti dell’Ufficio di presidenza;
7. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.l. 138/2011 , convertito dalla l. 148/2011 , anch’esse poi confermate dal d.l. 174/2012 , intervengono sulla materia del vitalizio, prevedendo il passaggio per i consiglieri regionali ad un sistema a carattere contributivo;
8. Anche per quest’ultimo aspetto occorre modificare lo Statuto, eliminando il riferimento al precedente sistema di vitalizio, fermo restando che spetta alla legge regionale regolare il passaggio tra i due sistemi, definendone tempi e modalità.
Approva la presente legge:
Art. 1
- Modifiche all'articolo 6 dello Statuto
1. Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è aggiunto il seguente:
“2 bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale.".
Art. 2
- Modifiche all'articolo 9 dello Statuto
1. Il comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato.”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 14 dello Statuto
1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto è sostituito dal seguente
“1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 dello Statuto le parole: “
i vicepresidenti, i segretari questori e i segretari
” sono sostituite dalle seguenti: “i vicepresidenti e i segretari”
.Art. 4
- Modifiche all'articolo 31 dello Statuto
1. Al comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto le parole:
“fa parte del Consiglio ed”
sono soppresse.Art. 5
- Modifiche all'articolo 35 dello Statuto
1. Il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore ad otto.”.
Art. 6
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.
Art. 7
- Entrata in vigore
1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012, con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 18 del 30 aprile 2013, parte prima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.