Menù di navigazione

Legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 30 aprile 2013

Art. 6
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012, con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 18 del 30 aprile 2013, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.