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Legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 30 aprile 2013

Art. 5
- Modifiche all'articolo 35 dello Statuto
1. Il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore ad otto.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012, con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 18 del 30 aprile 2013, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.