Legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18
Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio. (1)
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 30 aprile 2013
Art. 3
- Modifiche all’articolo 14 dello Statuto
1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto è sostituito dal seguente
“1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 dello Statuto le parole: “
i vicepresidenti, i segretari questori e i segretari
” sono sostituite dalle seguenti: “i vicepresidenti e i segretari”
.Note del Redattore:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012, con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 18 del 30 aprile 2013, parte prima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.