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Legge regionale 2 aprile 2013, n. 12

Attività di controllo ambientale svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 10 aprile 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettera l), e l’articolo 50 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 gennaio 1994, n. 61 ;


Visto il decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.l. 496/1993 convertito dalla Sito esternol. 61/1994 , demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;


2. In particolare l’articolo 2 bis del sopracitato Sito esternod.l. 496/1993 convertito dalla Sito esternol. 61/1994 , prevede che nell’espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza il personale ispettivo delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente può accedere agli impianti ed alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Il medesimo articolo prevede altresì che tale personale sia munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’agenzia di appartenenza e che allo stesso non possa essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e di controllo;


3. In attuazione della normativa sopra citata, la l.r. 30/2009 , concernente la nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), si è uniformata a quanto disciplinato nella raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, in cui si definisce “controllo” la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalità conoscitive, le finalità valutative preventive e successive dirette anche all’individuazione di misure d’intervento, nonché le finalità di pubblicità e informazione al pubblico;


4. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), e dell’articolo 7 della l.r. 30/2009 , tra le attività istituzionali dell’ARPAT rientrano le attività di controllo ambientale consistenti nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione; mentre, all’articolo 35 si prevede che il personale dell’ARPAT addetto allo svolgimento delle attività di ispezione sia munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia stessa e possa accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. A tale personale non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo;


5. Poiché le funzioni di vigilanza, controllo e ispezione dell’ARPAT sono disciplinate da varie normative di settore, anche statali, si rende opportuno precisare che spetta al direttore generale individuare, con atto meramente ricognitivo delle suddette normative, il personale che, nell’ambito delle mansioni cui è assegnato, svolge attività ispettive riconducibili ex lege alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;


6. Al personale dell'ARPAT si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale;


7. Tenuto conto della rilevanza delle attività di ispezione e vigilanza di cui si tratta, dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, e quindi della necessità di effettuare una rapida ricognizione del personale a ciò adibito, si rende necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7, dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.”
.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.