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Legge regionale 29 marzo 2013, n. 11

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 29 marzo 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);



Considerato quanto segue:


1. A seguito delle segnalazioni delle organizzazioni professionali agricole e di alcuni ordini professionali, si è palesata la necessità di una revisione della normativa regionale in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai gestori, con particolare riferimento alle aziende agricole, poiché a causa delle difficoltà economiche del settore, determinate in gran parte dalla attuale crisi economica, gli adempimenti attualmente previsti risultano eccessivamente onerosi, con il rischio di dismissione dei relativi bacini di accumulo che costituiscono invece patrimonio di interesse comune;


2. Nelle more della suddetta revisione normativa, si rende pertanto necessario prorogare al 31 marzo 2014 il termine entro cui presentare la denuncia di esistenza, la domanda di regolarizzazione e/o la domanda di autorizzazione in sanatoria di cui alla l.r. 64/2009 ;


3. Data la scadenza del termine di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 64/2009 , è prevista l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) le parole:
“il 31 marzo 2013”
sono sostituite dalle seguenti:
“il 31 marzo 2014”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.