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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi secondo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 54 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la Sito esternolegge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);


Vista la Sito esternolegge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 179;


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale toscana);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. Per garantire effettività alla riduzione degli oneri amministrativi è rinnovata la valorizzazione dell'innovazione tecnologica e del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione che forniscano le stesse garanzie della posta elettronica certificata ma risultino meno onerose di questa;


2. Per garantire il corretto ambito applicativo dell’articolo 54 dello Statuto regionale che riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi senza obbligo di motivazione ed evitare altresì interferenze con la normativa statale che disciplina la medesima materia, è precisata la nozione di documenti accessibili;


3. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, introdotto nell’ambito della Sito esternol. 241/1990 dal Sito esternod.l. 5/2012 , convertito dalla Sito esternol. 35/2012 ;


4. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, già previsto dalla l.r. 40/2009 , ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 3 del presente preambolo, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza. Per il Consiglio regionale tali poteri sono attribuiti al responsabile della correttezza, se istituito, ovvero al soggetto individuato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 ;


5. Al fine di ricondurre le funzioni di garanzia di conclusione del procedimento di cui al punto 4 del presente preambolo, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, tali funzioni sono attribuite al direttore generale o al coordinatore di area, in tal modo è evitata altresì la frammentazione delle competenze ed è creato un unico interlocutore con i cittadini sui temi del rispetto dei tempi del procedimento;


6. Questo nuovo sistema delle garanzie di conclusione del procedimento si è delineato a seguito della previsione dei poteri sostitutivi e riconosce il diritto ad ottenere il provvedimento;


7. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27 , la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;


8. Per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa, ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione, e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa, la Regione adotta un'apposita carta delle funzioni;


9. L'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che l'istituto della conferenza dei servizi è stato oggetto a livello statale di numerosi interventi di modifica, tanto che la normativa regionale non è risultata spesso allineata a quella statale, che costituisce, fra l'altro, livello essenziale delle prestazioni. Pertanto si è ritenuto di limitare la disciplina regionale dell'istituto ai soli aspetti di stretto interesse regionale, rinviando invece per ogni altro aspetto alla normativa statale;


10. L'applicazione della normativa regionale vigente sugli accordi di programma ha evidenziato negli anni alcune criticità soprattutto in relazione alla natura della conferenza istruttoria e alle verifiche in sede politica dell'iter di formazione dell'accordo; con la presente legge si intendono superare tali criticità con una nuova disciplina complessiva dell'istituto, volta soprattutto a riconfigurare puntualmente le fasi procedimentali che preludono alla sottoscrizione dell'accordo;


11. L'abrogazione della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996 risponde a un'esigenza di razionalizzazione dell'ordinamento regionale volta a contenere in un unico testo di legge (la l.r. 40/2009 ) tutte le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza.


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione del titolo della l.r. 40/2009
1. Il titolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente: “
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa
”.
2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 40/2009 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse.
”.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 della l.r. 40/2009 sono abrogati.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 40/2009 l’ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 4 dell'articolo 2 bis della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).
”.
Art. 4
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 le parole: “
Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.
”.
Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2009 le parole: “
con proprio regolamento
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 bis. L’archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l’estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale.
”.
Art. 6
1. Nella rubrica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009 la parola “
conoscibili
” è sostituita dalla seguente: “
accessibili
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'
Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;
b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti.
”.
Art. 7
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 le parole: “
mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione
” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 le parole: “
A tutela della riservatezza di soggetti terzi
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ai fini di cui al comma 2
”.
Art. 8
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 dopo le parole: "
sette giorni
" è inserita la seguente: "
lavorativi
".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990
viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi.
”.
4. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui all’articolo 3, comma 2 al domicilio digitale dell’interessato
” sono sostituite dalle seguenti: “
previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale
”.
Art. 9
- Sostituzione della rubrica della sezione II del capo I del titolo II della l.r. 40/2009
1. La rubrica della sezione II del capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: “
Responsabile del procedimento
”.
Art. 10
- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 11 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 1, comma 3, della l.r. 1/2009
.
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'
articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.
”.
Art. 11
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi
1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera j), della l.r. 1/2009
;
b) dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 8, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2009
.
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
.
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
”.
Art. 12
- Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I, sezione II
1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione I della l.r. 40/2009 , è inserita la seguente:
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):
1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
, introdotto dal
Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
;
2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;
”.
Art. 13
1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Pubblicità
1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.
".
Art. 14
1. Dopo l'articolo 11 ter della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 quater - Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990
.
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.
5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14.
”.
Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato.
”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.
”.
5. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza.
”.
Art. 16
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione
1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
”.
Art. 17
1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali
1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
”.
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio.
”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 40/2009 le parole: “
, stabilite con deliberazione della Giunta regionale
” sono soppresse.
Art. 20
- Inserimento del capo I bis nel titolo II della l.r. 40/2009
1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: “
Capo I bis - Carta dei servizi e delle funzioni
”.
Art. 21
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni
1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.
3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.
4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.
5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.
".
Art. 22
- Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I bis
1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione III della l.r. 40/2009 , è inserita la seguente:
Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):
1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col
Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27
, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida:
2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa.
”.
Art. 23
1. La rubrica dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: “
Disciplina della conferenza di servizi
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 le parole: “
e dagli enti locali, anche
nell'ambito dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP),
” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 la parola: “
disciplina
” è sostituita dalla seguente: "
promuove
".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla
Sito esternolegge 241/1990
.
”.
Art. 24
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 le parole: “
l’amministrazione procedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:
a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.
”.
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 sono abrogati.
Art. 25
- Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 23 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Convocazione
1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna.
2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.
”.
Art. 26
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 24 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Svolgimento dei lavori
1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.
2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza.
”.
Art. 27
- Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 25 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art 25 - Partecipazione alla conferenza
1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.
”.
Art. 28
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 le parole: “
da lui delegato
” sono sostituite dalle seguenti: “
a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 le parole: “
o da altro assessore da lui delegato
” sono sostituite dalle seguenti: “
o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:
a) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;
b) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
”.
Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 28 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Conclusione dei lavori e determinazione finale
1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assensi, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla
Sito esternol. 241/1990
, dal dirigente di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti ovvero, negli altri casi, dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 40/2009 dopo le parole: “
conferenze di servizi
” sono inserite le seguenti: “
e attiva le relative modalità tecnico procedurali
”.
Art. 31
- Inserimento del capo II bis nel titolo II della l.r. 40/2009
1. Dopo il capo II del titolo II della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “
Capo II bis. - Disciplina degli accordi di programma
”.
Art. 32
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Oggetto
1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.
”.
Art. 33
1. Dopo l'articolo 34 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 ter - Iniziativa
1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:
a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;
b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;
c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;
d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.
2. Qualora le finalità dell’accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell’accordo in conformità a quanto previsto all’articolo 34 quinquies, comma 1.
”.
Art. 34
1. Dopo l'articolo 34 ter della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 quater - Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;
b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi.
”.
Art. 35
1. Dopo l'articolo 34 quater della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo
1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.
”.
Art. 36
1. Dopo l'articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 sexies - Firma approvazione e pubblicazione
1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
”.
Art. 37
1. Dopo l'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 septies - Effetti
1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
”.
Art. 38
1. Dopo l'articolo 34 septies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 octies - Vigilanza
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.
6. Il collegio di vigilanza:
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.
10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le
relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.
”.
Art. 39
1. Dopo l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 novies - Norma transitoria
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’
articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996
sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.
”.
Art. 40
- Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009
1. La rubrica del titolo III della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: “
Fatturazione elettronica e abolizione di certificati
”.
Art. 41
- Sostituzione dell’art. 72 della lr 40/2009
1. L’articolo 72 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 72 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione nella quale dà conto dell’applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.
”.
Art. 42
- Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);
b) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);
c) l’articolo 164 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
d) gli articoli 19, 20, 24 bis, 27, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 40/2009 ;
e) gli articoli 1 e 46 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011);
g) l’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.