Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013
Art. 8
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2009
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 dopo le parole: "
sette giorni
" è inserita la seguente: "lavorativi
".2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“
articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990
3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’

viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso.
”.3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“
4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi.
”.4. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui all’articolo 3, comma 2 al domicilio digitale dell’interessato
” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale
”.