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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 39
1. Dopo l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 novies - Norma transitoria
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’
articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996
sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.
”.