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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 39
1. Dopo l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 novies - Norma transitoria
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’
articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996
sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.