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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 37
1. Dopo l'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 septies - Effetti
1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.