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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 28 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Conclusione dei lavori e determinazione finale
1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assensi, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla
Sito esternol. 241/1990
, dal dirigente di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti ovvero, negli altri casi, dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.