Menù di navigazione

Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 26
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 24 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Svolgimento dei lavori
1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.
2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.