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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 24
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 le parole: “
l’amministrazione procedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:
a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.
”.
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.