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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 21
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni
1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.
3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.
4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.
5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.