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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 16
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione
1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.