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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato.
”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.
”.
5. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.