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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 12
- Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I, sezione II
1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione I della l.r. 40/2009 , è inserita la seguente:
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):
1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
, introdotto dal
Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
;
2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.