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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 10
- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 11 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 1, comma 3, della l.r. 1/2009
.
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'
articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.