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Legge regionale 8 marzo 2013, n. 8

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 13 marzo 2013

Art. 9
- Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012
1. Il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla
legge regionale 5 agosto 2010, n. 47
(Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare per ciascun comprensorio un commissario incaricato di provvedere all'espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all’emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'
articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994
. n. 34 (Norme in materia di bonifica), nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari;
”.
2. Dopo il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
16 bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.