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Legge regionale 8 marzo 2013, n. 8

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 13 marzo 2013

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013
1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’
articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
(Norme in materia di bonifica).
3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.