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Legge regionale 8 marzo 2013, n. 8

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 13 marzo 2013

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 31 bis - Concessioni, licenze e permessi
1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante del competente ufficio della provincia relativamente alla tutela delle acque pubbliche.
2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all’
articolo 12 sexies della l.r. 91/1998
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.