Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2013, n. 7

Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 febbraio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;


Considerato quanto segue:


1. Il capo III della l.r. 82/2009 detta una disciplina uniforme dell’accreditamento dei servizi alla persona, valida sia per quelli erogati da enti o associazioni sia per quelli erogati da operatori individuali;


2. Gli operatori individuali, in gran parte stranieri, presentano alcune caratteristiche, sia dal punto di vista sociologico sia giuridico, che rendono estremamente difficile l’applicazione di alcuni istituti della l.r. 82/2009 ;


3. E’ necessario pertanto modificare alcune disposizioni della l.r. 82/2009 , articoli 7, 8 e 9, per superare le difficoltà che si sono manifestate nella prassi applicativa.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è sostituito dal seguente:
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all’articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 82/2009 , è sostituito dal seguente:
2. Gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 2, sono sottoposte a controllo con le modalità di cui all’articolo 9.
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 , dopo la parola: “
accreditati
” sono inserite le seguenti: “
di cui all’articolo 7, comma 1,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 è sostituto dal seguente:
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2.
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 82/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 ed acquisito il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.