Legge regionale 19 febbraio 2013, n. 7
Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 febbraio 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;
Considerato quanto segue:
1. Il capo III della l.r. 82/2009 detta una disciplina uniforme dell’accreditamento dei servizi alla persona, valida sia per quelli erogati da enti o associazioni sia per quelli erogati da operatori individuali;
2. Gli operatori individuali, in gran parte stranieri, presentano alcune caratteristiche, sia dal punto di vista sociologico sia giuridico, che rendono estremamente difficile l’applicazione di alcuni istituti della l.r. 82/2009 ;
3. E’ necessario pertanto modificare alcune disposizioni della l.r. 82/2009 , articoli 7, 8 e 9, per superare le difficoltà che si sono manifestate nella prassi applicativa.
Approva la presente legge
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