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Legge regionale 19 febbraio 2013, n. 7

Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 febbraio 2013

Art. 3
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 82/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 ed acquisito il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.