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Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 4

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 15 febbraio 2013

Art. 1
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), è sostituita dalla seguente:
c) le modalità per giungere a un’immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), Sito esternodel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l’indicazione del nome dell’azienda agricola;
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.