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Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 8 febbraio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 133, secondo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 77 dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 218 (Indizione del referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune di Fabbriche di Vergemoli, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre 2007 );


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 219 (Indizione del referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre 2007 );


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 gennaio 2013, n. 6 (Indizione del referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune dell’Isola d’Elba per i giorni 21 e 22 aprile 2013, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre 2007 );


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 gennaio 2013, n. 7 (Indizione del referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune di Figline e Incisa Valdarno per i giorni 21 e 22 aprile 2013, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre 2007 );


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell’entrata in vigore delle norme statali e regionali che incentivano le fusioni dei comuni, sono state avviate numerose iniziative finalizzate alla fusione di comuni esistenti;


2. L’applicazione della disciplina del referendum consultivo previsto per tali casi ha evidenziato la necessità di un intervento manutentivo della stessa, in particolare al fine di accelerarne le procedure;


3. Si reputa inoltre necessario, anche alla luce delle espresse richieste in tal senso pervenute dai sindaci dei comuni interessati, approvare una specifica disposizione per consentire, in deroga ai tempi attualmente previsti dalla l.r. 62/2007 , lo svolgimento contestuale dei referendum consultivi sull’istituzione dei nuovi comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Castelfranco Piandiscò, indetti per il 23 e 24 giugno 2013, con quelli relativi all’istituzione dei nuovi comuni di Isola d’Elba e di Figline e Incisa Valdarno, già indetti per il 21 e 22 aprile 2013;


4. L’opportunità di allineare alla data del 21 e 22 aprile anche lo svolgimento delle operazioni referendarie per l’istituzione dei nuovi comuni di Castelfranco Piandiscò e di Fabbriche di Vergemoli, discende dall’esigenza di razionalizzazione ed economia di tutta l’azione amministrativa di gestione del procedimento referendario, sia per l’amministrazione regionale, sia per le amministrazioni comunali, cui si unisce, nel caso dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, l’elemento della contiguità territoriale con quelli di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno, che rende ulteriormente opportuna l’unificazione della scadenza referendaria;


5. In considerazione dei tempi assai ristretti per l’esecuzione degli adempimenti necessari alla predisposizione delle operazioni referendarie di cui si prevede l’anticipazione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
1. La rubrica dell’articolo 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituita dalla seguente:
“Indizione e svolgimento del referendum”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 62/2007 , è inserito il seguente:
“2 bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 63 dopo le parole: “titolo III, capo IV” sono inserite le seguenti:
“ad eccezione dell’articolo 34, commi 2 e 3”.
Art. 3
- Disposizioni urgenti
1. I referendum consultivi sull’istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Castelfranco Piandiscò, già indetti per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2013 con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 21 dicembre 2012, n. 218, e 21 dicembre 2012, n. 219, si svolgono nei giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013 unitamente ai referendum consultivi sull’istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Isola d’Elba e di Figline e Incisa Valdarno, già indetti per tali date con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 14 gennaio 2013, n. 6, e 14 gennaio 2013, n. 7. Restano ferme tutte le altre disposizioni della l.r 62/2007 .
2. Il Presidente della Giunta regionale adegua i decreti di cui al comma 1, alla disposizione del medesimo comma 1.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.