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Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 8 febbraio 2013

Art. 1
1. La rubrica dell’articolo 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituita dalla seguente:
“Indizione e svolgimento del referendum”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 62/2007 , è inserito il seguente:
“2 bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.