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Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il previsto parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Per quanto concerne i servizi educativi per la prima infanzia, è necessario garantire una più fattiva integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio al fine di qualificare maggiormente i servizi e favorire l’ampliamento dell’offerta;


2. È opportuno effettuare una riclassificazione dei servizi che consenta una diversificazione dell’offerta per rispondere in modo adeguato alla crescente domanda, alle diverse esigenze delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;


3. È opportuno valorizzare le conferenze zonali per l’istruzione al fine di realizzare un coordinamento territoriale volto a sostenere, in modo omogeneo, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici e privati che ne fanno parte;


4. Per quanto concerne il rapporto di tirocinio, è opportuno individuare altri soggetti che si trovano in condizione di particolare disagio a cui estendere il medesimo trattamento previsto in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);


5. È opportuno estendere l’incentivazione finanziaria, già prevista per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, all’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.