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Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013

Art. 5
1. Il comma 8 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla
Sito esternolegge 12 marzo 1999 n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:
a) i soggetti svantaggiati, di cui all’
Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali);
b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’
Sito esternoarticolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228
(Misure contro la tratta di persone), e dall’
Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g),
Sito esternodel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998
e all’
Sito esternoarticolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008
;
e) i profughi di cui alla
Sito esternolegge 26 dicembre 1981, n. 763
(Normativa organica per i profughi).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.