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Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia
1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
a) gestiscono i servizi educativi;
b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte
del sistema pubblico dell’offerta.
5. Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.