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Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:
a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.