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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 3
1. E’ istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell’articolo 5.
3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all’articolo 26 della l.r. 39/2000 .
4. La banca della terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).
5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (2)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 102.


Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.