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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);


Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane):


1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e, in particolare, di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l’imprenditoria privata da sviluppare anche tramite l’istituzione di una “banca della terra”, strumento che comprende anche un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché i terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, con specifiche modalità determinate con legge, la cui messa a coltura costituisce necessità per l’incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio;


2. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, attuata anche tramite una gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi;


3. Il processo di valorizzazione, per poter essere efficace, presuppone una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale e tale obiettivo può essere assicurato solo mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale che sia tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate all’economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura. Per rispondere a queste esigenze è necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione mirati ad assicurare un sempre maggior coinvolgimento dell’imprenditoria privata;


4. L’esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione, anche tramite progetti di economia verde da attuare in sinergia con l’imprenditoria privata, induce ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche l’Azienda regionale agricola di Alberese, nonché l’Azienda di Cesa, già affidata in gestione all’Azienda regionale agricola di Alberese con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 317. Il fine è quello di mantenere nell’ambito della gestione pubblica soltanto le attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura;


5. Per inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale nell’ambito della razionalizzazione dell’azione regionale e della riduzione della spesa pubblica, è necessario procedere alla trasformazione dell’ente pubblico economico Azienda regionale agricola di Alberese, già titolare dell’omonima azienda agricola, in un nuovo ente pubblico da denominare Terre regionali toscane. Le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle aziende agricole, secondo canoni rispondenti più al perseguimento dell’interesse pubblico che alle logiche imprenditoriali, rendono necessario trasformare l’attuale ente pubblico economico in un ente pubblico non economico che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale, ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali;


6. La trasformazione in atto si inserisce nel processo di riorganizzazione dei soggetti regionali che operano nel campo della sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura avviato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011), con la quale è stata soppressa l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), in attuazione degli obbiettivi di finanza pubblica e in armonia con i principi di cui all’Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


7. L’attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale implica la realizzazione di interventi finalizzati a tutelare e mantenere i beni; interventi che, come è avvenuto fino ad oggi, vengono svolti dagli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che operano alle dirette dipendenze delle unioni dei comuni, dei comuni e delle province, preposti alla gestione del patrimonio agricolo-forestale. Per assicurare che anche l’azione degli enti locali sia orientata verso il raggiungimento degli obiettivi determinati in modo unitario su tutto il territorio regionale, viene affidato all’ente Terre regionali toscane anche il compito di assicurare il coordinamento delle attività di gestione svolte da tali enti locali.


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”):


8. La revisione della governance del patrimonio agricolo-forestale della Regione, generata dalla trasformazione dell’Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane, induce a rivedere la l.r. 39/2000 per ridefinire il ruolo degli enti locali nella gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale, al fine di assicurare la rispondenza della stessa con gli indirizzi operativi per la gestione dei complessi approvati dall’ente Terre regionali toscane;


9. Dall’esperienza maturata nel decennio di applicazione della l.r. 39/2000 è emersa la necessità di effettuare una revisione dell’articolato, di cui si conferma l’impianto normativo, per introdurre disposizioni nuove in materia di sicurezza del lavoro in bosco e di antincendio boschivo e per chiarire il contenuto di alcune disposizioni che si sono dimostrate di controversa applicazione;


10. Le risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona hanno sancito i principi della gestione forestale sostenibile; la disciplina contenuta nella legge forestale garantisce lo sviluppo equilibrato e sostenibile del bosco e pertanto, tra le finalità perseguite, è opportuno inserire anche l’attuazione della “gestione forestale sostenibile”;


11. I procedimenti amministrativi disciplinati dalla l.r. 39/2000 prevedono l’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF), introdotto nel 2009 quale strumento di semplificazione per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e dichiarazioni disciplinate dalla l.r. 39/2000 ; si ritiene opportuno inserire un articolo per prevedere l’uso del SIGAF su tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla l.r. 39/2000 ;


12. Con la l.r. 65/2010 è stata soppressa l’ARSIA, alla quale la l.r. 39/2000 attribuiva funzioni in materia di ricerca, sperimentazione, divulgazione, educazione, informazione e comunicazione e di gestione del libro regionale dei boschi da seme; si rende pertanto necessario rivalutare l’assegnazione di tali competenze;


13. Per recepire nel sistema del finanziamento degli interventi pubblici sul patrimonio agricolo-forestale le novità determinate dalle funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane, è necessario modificare le disposizioni vigenti; in particolare è necessario prevedere che le risorse, che saranno assegnate agli enti per gli interventi pubblici in amministrazione diretta, vengano determinate tenendo conto degli utili ricavabili dalla gestione del patrimonio predeterminati come obiettivi espressi in termini di proventi dall’ente Terre regionali toscane;


14. Per garantire una riorganizzazione complessiva dell’albo delle imprese agricolo-forestali, anche al fine di semplificare e rendere omogenei gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi all’albo, si ritiene opportuno riportarne la gestione a livello regionale;


15. L’albo regionale delle imprese agricolo-forestali, in questi anni di funzionamento, ha dimostrato di costituire uno strumento utile sia sotto il profilo della qualità del lavoro, che per quanto concerne la sicurezza nei cantieri; al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia di tale strumento, si introducono nuovi requisiti di qualificazione, rinviandone la definizione di dettaglio al regolamento regionale;


16. In armonia con i principi dettati dal Protocollo di Kyoto, al fine di mitigare i cambiamenti climatici, è necessario introdurre nella legge gli strumenti per promuovere il mercato volontario dei crediti di carbonio;


17. È necessario intervenire sulle vigenti disposizioni relative alla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale per coordinarle con le funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane e, in particolare, con la funzione di valorizzazione e coordinamento della gestione dei beni;


18. I proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale sono destinati ad essere reimpiegati per la valorizzazione, cura e manutenzione del patrimonio stesso; per garantire che l’incremento di tali proventi comporti un risparmio della spesa pubblica, è necessario prevedere un meccanismo che consenta di scomputare tali proventi dalle risorse finanziarie destinate dalla Regione al finanziamento degli interventi pubblici forestali, tra i quali è compresa anche la cura, manutenzione e sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione;


19. Per perseguire un maggior equilibrio tra fauna e bosco viene inserita tra le finalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale anche la gestione e la valorizzazione faunistico-venatoria da perseguire nel rispetto degli obiettivi generali e delle strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF);


20. Per promuovere la competenza e la professionalità delle ditte boschive e favorire la sicurezza sul lavoro, è istituito l’elenco delle ditte boschive al quale possono volontariamente iscriversi le ditte che dimostrano di soddisfare requisiti di competenza, professionalità e riconoscibilità del personale addetto ai lavori che saranno dettagliati nel regolamento forestale;


21. La pronta riconoscibilità degli operatori forestali costituisce un deterrente per contrastare fenomeni di irregolarità sul lavoro e pertanto si introduce l’obbligo, per tutti gli operatori che effettuano interventi su superfici superiori ad un ettaro, di esibire il tesserino di riconoscimento;


22. Dall’esperienza applicativa è emerso che spesso si generano situazioni di incertezza in merito all’individuazione del soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli; si rende pertanto necessario definire meglio le tipologie di intervento di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, da quelli di competenza del comune;


23. L’abbandono della coltivazione dei terreni agrari, diffusosi su tutto il territorio regionale negli ultimi cinquanta anni, e la conseguente dismissione delle normali pratiche agronomiche, influisce negativamente sull’assetto idrogeologico; per consentire il recupero a fini produttivi dei terreni agrari abbandonati, si facilita la trasformazione del bosco prevedendo una deroga al cosiddetto rimboschimento compensativo;


24. I regolamenti dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), hanno ad oggetto anche tutti gli interventi previsti dalla l.r. 39/2000 ; al fine di rendere trasparenti le norme applicabili, è necessario prevedere che, se i regolamenti dei parchi e delle riserve naturali non disciplinano gli aspetti relativi alla gestione forestale, si applicano le norme contenute nel regolamento forestale;


25. É necessario rivedere le disposizioni relative all’organizzazione del coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi per potenziare la capacità operativa del servizio antincendi boschivi regionale anche creando un sistema regionale di addestramento e qualificazione permanente del personale che svolge funzioni decisionali, personale che opera in situazioni di emergenza e di alta pericolosità;


26. L’esperienza applicativa in materia di prevenzione degli incendi boschivi e l’esigenza di attivarsi per impedire il verificarsi di nuovi eventi dannosi per il patrimonio forestale, sempre più frequenti durante i periodi estivi, impongono di rivedere le norme vigenti al fine di rendere più efficaci i divieti imposti sulle aree percorse dal fuoco. Viene introdotta una scadenza annuale entro la quale i comuni devono procedere al censimento delle aree percorse dal fuoco al fine dell’apposizione e della verifica dei divieti operanti su tali aree. Per agevolare i comuni nell’adempimento di tale obbligo, peraltro previsto dalla normativa nazionale, viene istituita una banca dati delle aree regionali percorse dal fuoco. Inoltre viene previsto un potere sostitutivo nel caso di inerzia dei comuni;


27. Il monitoraggio delle sanzioni applicate dalla l.r. 39/2000 è importante per tutte le amministrazioni coinvolte; si prevede, pertanto, l’obbligo di registrare sul SIGAF tutte le contestazioni elevate con riferimento alle violazioni della l.r. 39/2000 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).


Per quanto concerne il capo III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”):


28. L’esigenza di prevedere un ruolo dell’ente Terre regionali toscane nel procedimento per l’alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale induce a rivedere la norma relativa alle alienazioni.


Per quanto concerne il capo V (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza”):


29. È necessario prevedere forme di collaborazione tra l’ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, delegato con la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza) all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la gestione della Tenuta, e l’ente Terre regionali toscane, chiamato ad esercitare funzioni di promozione e valorizzazione del patrimonio regionale e quindi anche della Tenuta di San Rossore; la previsione di forme di collaborazione tra i due soggetti impone di modificare la l.r. 24/2000 ;


Per quanto concerne i pareri:


30. Di accogliere il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


31. Di accogliere il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, ad eccezione delle richieste di modifiche relative agli articoli 12 e 27 della l.r. 39/2000 in quanto ritenute non rientranti nella competenza legislativa regionale e delle richieste di modifiche relative agli articoli 10, 26 e 29 sempre della stessa l.r. 39/2000 in quanto ritenute non in linea con le finalità perseguite con l’intervento legislativo;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.