Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 47
- Modifiche all’ articolo 44 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di
forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini
produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.
”.2. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
“
7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008 e
della l.r. 68/2011 , possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39.
”.Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.