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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 4
- Procedure preliminari per la formazione dei PUV e delle varianti comunali semplificate
1. Al fine di attuare la massima integrazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra gli enti, e di attivare ogni opportuna forma di sinergia tra i medesimi, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, interessati ad attivare processi di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, trasmettono al comune competente per territorio la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale.
2. La proposta di piano, contenente l'elenco degli immobili, è accompagnata da una relazione illustrativa; tale relazione dà conto delle motivazioni e degli effetti della destinazione d'uso proposta in relazione alle finalità di valorizzazione perseguite per ciascuno degli immobili considerati e della conseguente necessaria variante agli strumenti urbanistici. (8)

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 3.

2 bis. La relazione:
a) contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione;
b) indica il rispetto degli standard di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in conseguenza delle destinazioni d’uso proposte;
c) dà conto della data prevista per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e dell’atto di bilancio ad esso collegato da parte del consiglio dell’ente locale o, per gli enti diversi, da parte dell’organo competente. (9)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 3.

3. Entro quarantacinque (10)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 3.

giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 1, il comune, dopo averne verificati i contenuti con i propri strumenti urbanistici e avere valutato la rispondenza delle varianti proposte con le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, redige un elenco complessivo, comprendente anche gli immobili eventualmente contenuti nella propria proposta di piano di alienazione e valorizzazione corredata dalla relazione di cui al comma 2. e lo trasmette, unitamente alle proprie eventuali considerazioni:
a) agli enti che hanno inviato le proposte di piano;
b) ai comuni limitrofi;
c) alla Regione e alla provincia competente, unitamente alla relazione di cui al comma 2.
4. Nell'elenco di cui al comma 3, il comune evidenzia, per ciascun immobile:
a) la destinazione d'uso prevista dal vigente strumento urbanistico comunale;
b) le diverse destinazioni d'uso proposte, indicando se, in base alle verifiche effettuate, ricorrono i presupposti (11)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 3.

per l'applicazione del procedimento semplificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco, gli enti di cui al comma 3, trasmettono alla Regione e al comune eventuali considerazioni sulla documentazione ricevuta; la provincia inoltre esprime la propria valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC).
6. La Regione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, procede all'istruttoria della documentazione pervenuta ai sensi del comma 3, tenendo conto delle considerazioni ricevute. Nell'ambito dell'istruttoria, la Regione verifica la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT).
7. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua in via provvisoria, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, e definisce il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1.(12)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 3.

8. La Giunta regionale con propria deliberazione può approvare i modelli relativi alla documentazione prevista nel presente articolo.
9. Per gli immobili di proprietà della Regione la proposta di cui al comma 1, è a cura della struttura regionale competente che vi provvede in attuazione del piano approvato ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.