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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 66 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 , ed in particolare l’articolo 27;


Visto l’Sito esternoarticolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 novembre 2001, n. 410 ;


Visto l’Sito esternoarticolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere di pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”, alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 gennaio 2012;


Vista la deliberazione del Collegio di garanzia statutaria 10 febbraio 2012, n. 1, che approva il giudizio, espresso dal Collegio stesso, su richiesta di più di un quinto dei consiglieri regionali, sulla conformità statutaria della presente legge nel testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2012, e ritenuto di adeguarsi a tale giudizio integrando opportunamente, in sede di riesame, il presente preambolo nelle parti relative all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 8, nonché modificando i commi 3 e 4 dello stesso articolo 8;


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di dare attuazione all'Sito esternoarticolo 27 del d.l. 201/2012 , convertito dalla Sito esternol. 214/2011 , integrando in un'unica disciplina gli strumenti di semplificazione e coordinamento interistituzionale ivi previsti e, in particolare, i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) e le procedure semplificate per l'approvazione delle varianti urbanistiche connesse ai piani di alienazione e valorizzazione approvati da ciascun ente;


2. La necessità di assicurare la massima cooperazione istituzionale tra gli enti coinvolti nei procedimenti di formazione dei PUV;


3. L’esigenza di avviare, attuare e concludere, in tempi certi, processi di valorizzazione unici a livello regionale del patrimonio pubblico coerenti con gli indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale e con la programmazione economica regionale, che possano costituire elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo economico sostenibile locale nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e dell’abitare;


4. La necessità di prevedere e disciplinare la formazione di PUV, elaborati d’intesa con gli enti interessati, finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico;


5. La necessità di individuare i requisiti degli interventi di valorizzazione da far rientrare nei PUV;


6. La necessità di prevedere per l’attuazione dei PUV, procedimenti semplificati di variazione degli strumenti urbanistici comunali e del piano territoriale di coordinamento della provincia e per quest’ultimo solo nel caso in cui preveda per un edificio specifico esistente una destinazione sanitaria incompatibile con la programmazione sanitaria; (2)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 1.



7. La necessità di definire, per l’alienazione e la valorizzazione di immobili inseriti nel patrimonio di Regione, province, comuni o di ogni altro soggetto pubblico, che non rientrano nei PUV, procedure di copianificazione che garantiscano modalità semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche;


8. La necessità di unificare la fase preliminare dei procedimenti di valorizzazione che si realizzano sia tramite i PUV, sia attraverso l'applicazione delle procedure semplificate di variante urbanistica, attribuendo ai comuni il compito di coordinare le diverse istanze del territorio di competenza;


9. La necessità di prevedere una disciplina di prima applicazione al fine di garantire l'immediato avvio delle procedure disciplinate con la legge regionale;


10. Nell’ambito del programma strategico regionale di riorganizzazione dei presìdi ospedalieri toscani, sono stati stipulati dalla Regione Toscana, dalle aziende sanitarie e dai comuni interessati, accordi di programma per la realizzazione dei nuovi presìdi al cui finanziamento hanno contribuito le stesse aziende sanitarie con le risorse derivanti da interventi di valorizzazione del loro patrimonio non strumentale, tra cui anche i presìdi ospedalieri da dismettere;


11. Salvo i casi specifici richiamati dall’articolo 8, comma 2, gli accordi di programma non hanno definito gli interventi di valorizzazione da attivare rinviando, a tale fine, all’iniziativa dei comuni interessati, da assumere entro termini specificati negli accordi medesimi;


12. I termini definiti negli accordi di programma sono scaduti da vari anni e il perdurare di tale inerzia rischia di compromettere definitivamente la possibilità che le aziende sanitarie interessate siano in grado di onorare gli impegni finanziari assunti, con grave pregiudizio dell’interesse regionale connesso al rispetto degli equilibri finanziari del sistema sanitario;


13. A fronte della suddetta esigenza unitaria di livello regionale, è necessario disporre, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, dello Statuto, un potere di iniziativa in capo ai sindaci interessati ed al Presidente della Giunta regionale per la definizione degli interventi di valorizzazione che assicurino gli obiettivi economici e finanziari definiti consensualmente negli accordi di programma;


14. La necessità di mantenere la disciplina prevista dalla l.r. 77/2004 per gli aspetti procedurali ivi previsti;


15. La ristrettezza dei tempi riservati dal legislatore nazionale all’esercizio della potestà legislativa regionale che impone un intervento legislativo urgente;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.