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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 8
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie
1. La valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie, connessa a ciascuno degli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri, costituisce uno specifico PUV regionale.
2. Ai fini dell’attuazione dei PUV di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, ove i comuni sottoscrittori degli accordi richiamati al medesimo comma 1 non provvedano all'approvazione delle varianti urbanistiche comunali necessarie alla predetta valorizzazione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviando la relativa procedura nel termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando, in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 35/2011 , procede alla nomina di un commissario per l'approvazione della variante.
3. Per gli interventi di valorizzazione per i quali l'accordo di programma non definisce la nuova destinazione d'uso del patrimonio immobiliare, il sindaco e il Presidente della Giunta regionale, d'intesa tra loro, promuovono l'integrazione dell'accordo e le sue eventuali variazioni, anche al fine di assicurare il rispetto degli equilibri economici e finanziari previsti dal medesimo. La revisione dell'accordo deve essere sottoscritta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione al collegio di vigilanza, propone al comune interessato una o più destinazioni d'uso funzionali alla valorizzazione, e assegna un termine al medesimo comune per la proposizione di motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, oppure le proposte presentate non consentano il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari previsti negli accordi di programma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, individua le destinazioni d'uso definitive, assegnando un termine al comune per procedervi. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando, in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 35/2011 , il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per l'approvazione della variante e degli eventuali atti necessari a realizzare le finalità di valorizzazione.
4. Per l'approvazione delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 6. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di vincoli di tutela.
5. Per l’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, la procedura di cui al presente articolo si applica anche a beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie diversi da quelli richiamati nei medesimi accordi, ma comunque funzionali al raggiungimento delle finalità dell’accordo. A tale fine le aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali beni e ne trasmettono l'elenco al Presidente della Giunta regionale, unitamente ad una relazione avente i contenuti di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale che approva l’individuazione di cui al comma 5, procede, per i beni ivi indicati, secondo la procedura di cui al comma 3.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.