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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 5
- Procedimento di PUV
1. Per le variazioni degli strumenti urbanistici comunali necessarie per l'attuazione dei PUV, compresi i casi in cui tali variazioni comportino varianti anche agli strumenti della pianificazione territoriale di Regione o provincia, si procede ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”). In fase di conferenza di servizi, è prodotta tutta la documentazione urbanistica necessaria per le varianti stesse.
1 bis. Nei casi in cui i piani territoriali di coordinamento provinciali prevedano per un edificio specifico esistente destinazioni ad uso sanitario non coerenti con le localizzazioni definite in atti della programmazione sanitaria, si procede, ai sensi del comma 1, all’adeguamento del piano territoriale di coordinamento. (13)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 4.

1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis., si applicano le procedure dell’articolo 5 della l.r. 35/2011; il consiglio provinciale provvede alla ratifica prevista allo stesso articolo 5, comma 5, nei tempi ivi previsti. (14)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 4.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 1bis (15)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 4.

, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati per ciascuno degli ambiti definiti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 4, comma 7, procede alla promozione di un accordo di programma per ciascun PUV sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 34 ter della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), (17)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 43.

che individua, tra l'altro, gli enti da coinvolgere, gli immobili e, in via definitiva, l'ambito territoriale del PUV.
3. Fuori dai casi in cui sia necessario procedere mediante accordo di pianificazione, l’accordo di programma si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data della sua promozione.
4. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti in capo al Presidente della Giunta regionale dall'Sito esternoarticolo 3 ter, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 novembre 2001, n. 410 .
5. L’accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all’articolo 4 della l.r. 76/1996 , la riduzione di termini e le semplificazioni che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.