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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 1
- Finalità e principi
1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale gli enti proprietari prendono in considerazione le diverse possibilità di valorizzazione, dalla concessione o locazione onerosa fino all’alienazione, e le valutano in considerazione della natura di ciascun bene e rispetto alle effettive possibilità di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo economico sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e dell’abitare.
2. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che insiste nel territorio regionale attraverso:
a) la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV), elaborati d’intesa tra la Regione e gli enti interessati e finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione di tale patrimonio, perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 74 bis, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) la definizione di procedure semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche relative ai piani alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non rientranti nei PUV.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.