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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 35
- Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi
1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994.
2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge , nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter,(17)

Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 4.

ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4, recante:
a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;
c) il bilancio finale;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.
4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, di cui all’articolo 53 della l.r. 34/1994 , operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (7)

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 6.

, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma,(18)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 4.

con riferimento alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.