Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 25
- Proposta relativa al piano delle attività di bonifica
1. Al fine dell’approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta (127)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.

ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre (72)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 19.

di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute.
2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell’unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.
2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica. (128)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.

2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f). (128)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.