Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 11
- Svolgimento delle elezioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’assemblea pari a cinque (2)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 1.

.
3. L'elezione dei membri dell’assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo (108)

Parola inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 6.

di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5. (109)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 6.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8. (37)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 9.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.